È  entrata in vigore la legge sugli eco reati, approvata da Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Stabilisce pene per varie tipologie di crimini a danno dell’ambiente, della fauna, della popolazione. Pene previste per inquinamento ambientale: reclusione da due a sei anni, con multe da 10.000 a 100.000 euro. Le pene sono aumentate in caso di lesioni o morte di una o più persone; disastro ambientale: reclusione da cinque a quindici anni, con pene aumentate in caso di lesioni o morte di una o più persone; traffico e abbandono di materiale radioattivo: reclusione da due a sei anni, multe da 10.000 a 50.000 euro; impedimento alle autorità preposte dei controlli necessari: reclusione da sei mesi a tre anni. La legge introduce, inoltre, l’aggravante ambientale con aumenti di pena per chi commette consapevolmente i reati; disciplina la riduzione di pena in caso di ravvedimento –collaborazione del reo con la giustizia- e stabilisce i termini e le condizioni in materia di confisca e prescrizioni. La confisca viene effettuata soltanto se il bene appartiene a chi ha commesso i reati. Vediamo la legge più nel dettaglio. L’art. 452-bis sull’inquinamento ambientale, punisce con la reclusione da due a sei anni e con multe da 10.000 a 100.000 euro, chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento, significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. L’art. 452-ter legifera in caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto d’ inquinamento ambientale. Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, anche quale conseguenza non voluta, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione va da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione va da quattro a nove anni. Se ne deriva la morte, la pena della reclusione va da cinque a dieci anni. Nel caso di lesioni e morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare i venti anni. L’art. 452-quater legifera in materia di disastro ambientale. Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale: 1)l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2)l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3)l’offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. L’art. 452-quinquies legifera in materia di delitti colposi contro l’ambiente. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso senza volontà di produrre danno, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. L’art. 452-sexies legifera in merito a traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Salvo che il fatto costituisca grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L’Art. 452-septies legifera, invece, in materia di impedimento del controllo. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’ Art. 452-octies definisce le circostanze aggravanti. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere delitti previsti, le pene sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti, ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà, se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. L’ art. 452-novies definisce l’aggravante ambientale. Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dalla legge, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d’ufficio. L’Art. 452-decies disciplina il “ravvedimento operoso”. Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività, il corso della prescrizione è sospeso. L’ art. 452-undecies disciplina la confisca. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. L’art. 318-ter disciplina le “Prescrizioni”.

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale. (M.I)

 

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