pizzaPer vincere la disoccupazione e la crisi economica, molti hanno pensato di ricorrere alle abilità culinarie proprie e dei familiari, gettandosi nell’onda della ristorazione fai da te. In breve, le fettuccine fatte in casa dalla nonna, la carbonara o il pesto alla genovese di zio, il vinello della campagna e il pane casereccio sono diventati un piccolo business. Dato che l’Italiano, pur essendo colui che parla l’Inglese peggiore in tutta la Comunità Europea, adora dire paroline Inglesi qua e là, giacché  l’iniziativa imprenditoriale -si sa- è “anglosassa”,  usa il termine “home restaurant”. Tradotto: ristorante a casa. Date e luoghi definiti in rete, principalmente sulle piattaforme digitali -poi pubblicizzate anche sui social networks-, in cui cuochi improvvisati e padroni di casa organizzano cenette e pranzetti e contattano la clientela. L’iniziativa non poteva sfuggire allo Stato e non tutti sanno che  la Camera ha redatto una proposta di legge  in proposito per “introdurre nell’ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, una disciplina specifica per l’attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità. L’attività di home restaurant è definita nel provvedimento come l’attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all’interno delle strutture medesime. Accanto alla definizione di home restaurant, sono inoltre recate le definizioni di soggetto gestore, utente operatore cuoco e utente fruitore…”
Chi arrotonda la paghetta organizzando cene online con le fettuccine di nonna, secondo questa proposta di legge, dev’ essere: imprenditore, amministratore di un’attività in regola con la normativa vigente. Anche la nonna deve avere la licenza di cuoco e soprattutto dev’essere assicurata, così come la casa, che dev’ essere coperta da apposita polizza, che assicuri per la responsabilità civile verso terziInoltre, è tenuto a segnalare e certificare l’ attività.  Quanto al webmaster, ovvero al  soggetto gestore della piattaforma digitale di home restaurant, è obbligato a dare alle forze dell’ordine e agli enti di controllo competente tutte le informazioni sugli utenti iscritti, in merito al numero e al valore delle transazioni ed è obbligato a far sì che tutte le attività degli utenti siano tracciate e conservate. Riguardo al reddito derivante dall’attività, la proposta di legge stabilisce che: “L’attività di home restaurant è considerata saltuaria e come tale non può superare il limite massimo di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.” Davvero qualcuno ritiene che si possa guadagnare più di cinquemila euro l’anno organizzando su internet qualche cena in cucina o in salotto? Inoltre, non è chiarissimo perché  la proposta di legge definisca l’home restaurant un “esercizio”. Se è un home restaurant -lo dice la parola stessa, casa- non è un esercizio commerciale. In sostanza, occorre rispettare delle regole -come già dovremmo sapere- quando si somministra cibo e si percepiscono dei proventi, altrimenti, per guadagnare pochi euro, oltre a rischiare -nei casi peggiori- di fare qualche dannorischiate dai duemila e cinquecento ai quindicimila euro di multa.  La Commissione Attività produttive ha concluso l’esame del testo unificato. C’è da dire che una legislazione in merito alla somministrazione di alimenti e bevande, in Italia, già esiste e questa proposta di legge non fa che confermarla.  (M.I.)

Di seguito alcuni stralci del provvedimento riportati testualmente. Sono requisiti essenziali per l’home restaurant:

-l’utilizzo della propria organizzazione familiare e di parte di un’unità immobiliare ad uso abitativo, dotata dei requisiti prescritti all’articolo 5 del progetto di legge, nonché il possesso, da parte degli utenti operatori cuochi, dei requisiti di onorabilità di cui al D. Lgs. 59/2010, art. 71, commi 1 e 2; il rispetto delle procedure previste dall’attestato dell’analisi dei rischi e controllo di punti critici (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (art. 4);
-sono inoltre definiti i requisiti degli immobili ad uso abitativo destinati all’attività di home restaurant. In particolare, si prevede che tali immobili devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene previste dalla normativa vigente e che l’attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile;
-l’attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni (art. 5);
-in caso di esercizio dell’attività di home restaurant in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), si prevede la cessazione dell’attività medesima e l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991) (art. 6). A chiunque eserciti l’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attivita’ ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.

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